Cass. civ. n. 16755 del 17 giugno 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Obbligazione derivante da fatto illecito - Diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coobbligati - Incidenza sul regime dell'interruzione del termine di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.