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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 35 del 5 gennaio 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 35 del 5 gennaio 2000

Testo massima n. 1

L’azione diretta alla rimozione delle opere eseguite abusivamente per mancato rispetto delle distanze legali deve necessariamente essere proposta nei confronti del nudo proprietario, oltre che dell’usufruttuario, del fondo sul quale le opere sono state realizzate, in quanto la sentenza emessa nei soli confronti del secondo resterebbe inutiliter data in quanto non eseguibile in danno del proprietario.

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