14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 20 del 8 novembre 1993
Testo massima n. 1
Anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti de libertate, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 c.p.p. Pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un’ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione.
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Testo massima n. 2
L’interesse dell’indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell’ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare permane anche nel caso in cui quest’ultima sia stata revocata nelle more del procedimento. Infatti la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta adottata nel procedimento incidentale de libertate costituisce «decisione irrevocabile», idonea, nei casi di proscioglimento o di condanna di cui all’art. 314, secondo comma, c.p.p., a fondare il diritto dell’indagato alla riparazione per l’ingiusta detenzione.
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