Cass. civ. n. 16617 del 14 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Giudizio di cassazione promosso da società estinta per incorporazione - Legittimazione della società incorporante a costituirsi in giudizio in luogo della società estinta - Sussistenza - Necessità per i giudizi introdotti sino al 31 dicembre 2022 di notifcazione del ricorso per intervento alle altre parti - Sussistenza - Omissione - Nullità - Sanatoria - Modalità - Incidenza della nullità non sanata sulla proseguibilità del giudizio di legittimità - Insussistenza - Ragioni.


Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 8708 del 2000

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2504
Cod. Civ. art. 2504 bis
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.