14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 12480 del 21 maggio 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema d’interruzione della prescrizione, tanto l’atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell’art. 2943 cod. civ., quanto l’atto stragiudiziale, di cui all’ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell’effetto interruttivo, la conoscenza dell’atto – non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale [ artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ. ] – da parte del destinatario.
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