14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7527 del 15 maggio 2012
Testo massima n. 1
La prescrizione presuntiva, anche se fondata su di una presunzione, non è un mezzo di prova, ma incide direttamente sul diritto sostanziale limitandone la protezione giuridica, in modo per sua natura non diverso, anche se più limitato, rispetto a quello derivante dalla prescrizione ordinaria, ed è pertanto regolata dagli stessi principi. Ne consegue che è applicabile alla prescrizione presuntiva il principio della rinunciabilità della prescrizione di cui all’art. 2937 c.c., e che la rinuncia può risultare anche tacitamente, purché vi sia una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]