14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3655 del 14 febbraio 2013
Posted at 16:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La cosiddetta “surrogazione reale” dell’indennità alla cosa assicurata, prevista dall’art. 2742 c.c., ha l’effetto di imporre all’indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell’assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]