14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13282 del 26 luglio 2012
Testo massima n. 1
Nella verifica del passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell’art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l’inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell’anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell’opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d’ufficio l’anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un’espressa rinuncia del curatore all’eccezione concernente il difetto di data certa.
[adrotate group=”9″]