14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11012 del 9 maggio 2013
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l’intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all’effettiva intenzione delle parti. [ In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all’efficacia probatoria dell’atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene ].
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