14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33385 del 29 agosto 2012
Posted at 16:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto”, essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, c.p. le condotte illecite riguardanti l’amministrazione della società o a pretendere l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall’amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]