Cass. pen. n. 14759 del 17 aprile 2012
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c., la causazione di un danno ai soci può anche non essere perseguito in modo diretto dall'autore della condotta, essendo sufficiente che egli ne abbia previsto ed accettato l'eventualità.
Testo massima n. 2
In tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.
Testo massima n. 3
Integra il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. l'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie ad oggetto la stipulazione di contratti derivati ad alto rischio che si rifletta sulla veridicità del bilancio di una società quotata, determinando un deprezzamento delle azioni dei soci al momento in cui la relativa notizia venga divulgata a seguito degli accertamenti compiuti in proposito dalle autorità di controllo.