Cass. civ. n. 12136 del 17 maggio 2013

Testo massima n. 1


Il concetto di luogo di esercizio dell'impresa di cui agli artt. 2564 e 2568 cod. civ., ai fini della tutela in caso di confondibilità fra imprese, non va inteso con esagerato valore restrittivo, dovendosi badare anche agli sviluppi potenziali dell'impresa razionalmente prevedibili, nonché alle pratiche difficoltà, che sovente s'incontrano, ad isolare l'espansione di un'impresa in un determinato ambito territoriale. Pertanto, la localizzazione non deve essere intesa secondo un criterio restrittivo, riguardo soltanto all'attività esplicata in un determinato momento, nel luogo di produzione e di commercio, ma facendo anche riferimento alla possibilità di espansione all'intera zona territorialmente al cosiddetto mercato di sbocco, raggiunta dall'attività complessiva dell'impresa.

Testo massima n. 2


In tema di confondibilità della denominazione sociale, il giudice, nel dare attuazione al disposto dell'art. 2564 cod. civ., non incontra alcun limite nell'imporre la modifica necessaria a differenziare la ditta da quella usata da un altro imprenditore eliminandone una parte, restando salva la facoltà dell'impresa di adottare una denominazione diversa, perché non faccia uso del termine o dei termini il cui uso è stato inibito dal giudice.

Testo massima n. 3


La ditta, comunque sia formata, deve contenere, a norma dell'art. 2563, secondo comma, cod. civ., almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dal successivo art. 2565. Tuttavia, in base all'art. 2564, primo comma, cod. civ. - applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 cod. civ. - allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla".

Normativa correlata