14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3193 del 11 febbraio 2013
Testo massima n. 1
Il termine dilatorio di un mese, previsto dall’art. 2501 bis c.c. [ nel testo anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ], che deve intercorrere tra la pubblicazione del progetto di fusione e la relativa delibera di approvazione, è dettato dalla legge nell’interesse esclusivo dei soci, i quali pertanto possono rinunciarvi. Ne consegue che legittimamente una società commerciale, nell’epoca in cui le era consentito utilizzare il disavanzo di fusione per compensare eventuali plusvalenze [ e cioè prima dell’entrata in vigore dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ], poteva approvare la delibera di fusione senza attendere il suddetto termine, a nulla rilevando che, ove esso fosse stato rispettato, la società incorporante a causa di sopravvenute modifiche normative non avrebbe potuto trarre alcun beneficio fiscale dall’operazione di fusione.
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