14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21816 del 11 ottobre 2006
Testo massima n. 1
In tema di delibere assembleari delle società di capitali, la legittimazione ad impugnare le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo spetta oltre che agli amministratori e ai sindaci, anche ai soci assenti e dissenzienti, intendendosi per dissenzienti i soci che abbiano negato, in qualsiasi forma manifestata in assemblea, il proprio contributo all’approvazione della delibera, attraverso il voto contrario o l’astensione, senza che rilevi la motivazione di tali comportamenti che può indifferentemente consistere in una diversa valutazione dell’atto rispetto alla maggioranza ovvero in una contestazione di vizi della procedura, in quanto l’art. 2377 c.c. non dà rilievo intrinseco ai motivi del dissenso, ma esclusivamente alla sua manifestazione. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimato all’impugnazione il socio di una cooperativa il quale aveva partecipato all’assemblea senza però esprimere voto favorevole all’approvazione della delibera impugnata, avente ad oggetto la ripartizione di oneri economici tra i soci, ma riservandosi di sottoporre a verifica i conteggi a tal fine presentati dal presidente ].
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Testo massima n. 2
Qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l’altra in istruttoria, la decisione di separazione dei giudizi può essere impugnata soltanto con l’appello, perché con esso non viene censurata l’ordinanza con la quale il giudice provvede per l’istruttoria della causa separata, bensì il provvedimento della sentenza con il quale è posta in essere la separazione delle cause.
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