14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17060 del 5 ottobre 2012
Testo massima n. 1
L’art. 2377 c.c. [ anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l.vo n. 6 del 2003 ] non annovera tra i soggetti legittimati all’impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della società stessa. La società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. [ Fattispecie in cui la società aveva convenuto in giudizio il socio titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, chiedendo accertarsi l’irrilevanza del voto del medesimo ai fini del raggiungimento del “quorum” deliberativo, in quanto espresso in conflitto d’interessi, oltre alla condanna al risarcimento del danno ].
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