Cass. pen. n. 16474 del 20 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie.


In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella più ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attività intercettiva, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 35779 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 326 CORTE COST.
DPR 10/01/1957 num. 3 art. 15
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28