Cass. pen. n. 16468 del 28 marzo 2024
Testo massima n. 1
SPORT - Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza (cd. DASPO) - Convalida del giudice per le indagini preliminari - Vizio di motivazione - Annullamento con rinvio - Ragioni.
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del questore ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, emessa in presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, dev'essere annullata con rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, operando la convalida anche sugli effetti dell'atto provvisorio convalidato e determinandone il consolidamento, il solo annullamento con rinvio assicura la momentanea paralisi, in attesa della definizione del procedimento rescissorio, dell'efficacia del titolo giuridico, giustificativo della libertà personale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.
Costituzione art. 13