Cass. civ. n. 16456 del 13 giugno 2024

Testo massima n. 1


MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Clausola interessi ultralegali - Necessaria indicazione in cifra - Esclusione - Determinabilità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28824 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1284 com. 3
Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST.