14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10420 del 6 maggio 2013
Testo massima n. 1
Costituisce prestazione d’opera intellettuale ed è soggetta alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto quella espletata da un perito assicurativo, atteso che l’esercizio di tale attività è subordinata – come richiesto dall’art. 2229 cod. civ. – all’iscrizione in apposito albo o elenco, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166. Ne consegue l’applicazione della facoltà di recesso “ad nutum”, prevista dall’art. 2237 cod. civ., in difetto di prova, da parte del prestatore di lavoro, circa la pattuizione, anche implicita, di una deroga convenzionale alla disciplina legale.
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