14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5750 del 13 giugno 1990
Testo massima n. 1
L’approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi [ art. 863 c.c. ], i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa [ art. 20 c.c. ], sia del disposto degli artt. 55 e 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 [ rispettivamente in tema di costituzione del consorzio e di approvazione dello statuto ], contenente una normativa inderogabile che pur riguardando i consorzi di bonifica integrale, è applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario a norma del successivo art. 71 dello stesso decreto.
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Testo massima n. 2
Nel caso in cui un consorzio irriguo venga costituito prima di ottenere dalla pubblica amministrazione la concessione di derivazione di acqua pubblica, rilasciata successivamente a suo favore, la titolarità dei diritti sull’acqua spetta allo stesso consorzio, come persona giuridica distinta dai singoli consorziati, il cui diritto ad una determinata quantità di acqua è conseguente all’organizzazione interna di quest’ultimo ed all’assetto statutario dello stesso, attraverso il quale si regola l’esercizio del diritto di utenza. Rientra, pertanto, nei poteri degli organi consortili di modificare l’originario statuto del consorzio, prevedendo un diverso criterio di ripartizione dell’acqua tra i singoli consorziati.
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