Cass. civ. n. 16446 del 13 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità.
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.