Cass. civ. n. 16446 del 13 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità.


Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6550 del 2008

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.