14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20422 del 21 novembre 2012
Testo massima n. 1
In tema di trasferimento di azienda, l’art. 2112 c.c. presuppone che il trasferimento dei beni, materiali ed immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa, – nella loro funzione unitaria e strumentale e non nella loro autonoma individualità – sia effettivo e reale, sicché non vi è un legittimo trasferimento di ramo d’azienda ove vi sia la sua creazione fittizia proprio in vista della cessione. [ Nella specie, la corte territoriale aveva escluso l’effettività del trasferimento evidenziando non soltanto l’inconsistenza dei beni materiali ceduti, sostanzialmente inidonei a consentire lo svolgimento dell’attività produttiva del cessionario, ma anche la mancanza di autonomi rapporti tra fornitori e cessionario, la mancata attribuzione di software e di strumentazione informatica autonoma allo stesso – come dimostrato dalla circostanza che per accedere al sistema del preteso cessionario bisognava prima accedere alla rete intranet del cedente -, nonché infine la circostanza che nemmeno i lavoratori coinvolti dal trasferimento risultavano costituire un gruppo coeso per professionalità, legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how tale da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una mera sommatoria di dipendenti ].
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