14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10303 del 21 giugno 2012
Posted at 16:49h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.
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