14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 259 del 8 gennaio 2013
Testo massima n. 1
In tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito [ il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ] attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall’attore [ sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, c.c., del pari insindacabile in cassazione ], costituendo il risarcimento per equivalente un “minus” rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che pronunci d’ufficio una condanna al risarcimento per equivalente.
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