14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7501 del 14 maggio 2012
Posted at 16:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
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