Cass. pen. n. 16352 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Giudizio di bilanciamento tra circostanze - Applicabilità alle sole circostanze riguardanti il reato ritenuto più grave - Sussistenza - Eccezioni - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 26340 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.