14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13689 del 31 luglio 2012
Testo massima n. 1
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione,che ha per oggetto l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte; ne consegue che una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall’art. 2732 c.c., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento [ o una ricognizione di un debito ] e la confessione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]