Cass. civ. n. 9764 del 14 giugno 2012
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del contratto atipico di "vitalizio alimentare", il quale si differenzia dalla rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 c.c., per il fatto di avere ad oggetto prestazioni basate sull' "intuitus personae", non è d'ostacolo la previsione che l'assistenza possa essere fornita dagli eredi o aventi causa del contraente, atteso che l'infungibilità della prestazione, che caratterizza il detto contratto, va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che il contratto di mantenimento dedotto in lite ammettesse la possibilità che l'assistenza al cedente fosse prestata anche da terzi).