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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2103 del 14 febbraio 2012

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2103 del 14 febbraio 2012

Testo massima n. 1

La valutazione del requisito dell’urgenza e della rilevanza dell’accertamento tecnico preventivo è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Testo massima n. 2

Quando un bene immobile sia dato in comodato da uno dei genitori affinché funga da residenza familiare dei futuri coniugi, il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809, primo comma, c.c.; ne consegue che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.

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