14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21004 del 27 novembre 2012
Testo massima n. 1
In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell’adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell’art. 1220 c.c., un’offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l’immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l’accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi [ nella specie, avendo le parti concordato che i necessari lavori di ripristino del bene sarebbero stati eseguiti dal medesimo locatore, dietro rimborso delle spese ]
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]