14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3477 del 6 marzo 2012
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine, entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione pena la risoluzione “ope legis” del contratto, poiché la “ratio” della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento.
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