Cass. civ. n. 3245 del 2 marzo 2012
Testo massima n. 1
La risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
La risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.