14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19509 del 9 novembre 2012
Testo massima n. 1
…….la cessione di un’opera d’arte [ nella specie, anteriore alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d’arte ] conclusa nell’erroneo convincimento, comune ai contraenti, della sua genuinità, non configura un contratto nullo per illiceità dell’oggetto, ma una vendita di “aliud pro alio”, che legittima l’acquirente a richiedere, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
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