14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 9608 del 19 aprile 2013
Testo massima n. 1
La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione medesima è invocata e non può, dunque, fondarsi su un credito, la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione ai sensi della norma suddetta, e va, parimenti, esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata, in via generale, dagli artt. 295 o 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale menzionata.
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