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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6594 del 30 aprile 2012

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6594 del 30 aprile 2012

Testo massima n. 1

In materia di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità della prestazione [ nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita ] costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del “factum principis”

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