14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6594 del 30 aprile 2012
Posted at 16:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità della prestazione [ nella specie conseguente al sequestro penale dei conti correnti sui quali erano versate le somme necessarie a corrispondere il prezzo della vendita ] costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del “factum principis”
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]