14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11548 del 14 maggio 2013
Testo massima n. 1
In materia di contratto d’opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l’inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probalistici, si accerti che senza quell’ommissione il risultato sarebbe stato conseguito. [ Nel caso di specie, in difetto di prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quale desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, è stata rigettata la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di “chance” avanzata in relazione al comportamento omissvo di un professionista ].
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