14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8104 del 3 aprile 2013
Testo massima n. 1
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora – prima della liquidazione definitiva – il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. [ applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano ], ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio [ se liquidato in moneta attuale ] che l’acconto versato, quindi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento.
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