14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20984 del 27 novembre 2012
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il consenso del paziente all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]