Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16236 del 25 luglio 2011

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16236 del 25 luglio 2011

Testo massima n. 1

Al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'”animus spoliandi” postula la consapevolezza dell’autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore; detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l’autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l’altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze