14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16236 del 25 luglio 2011
Testo massima n. 1
Al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione, l'”animus spoliandi” postula la consapevolezza dell’autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore; detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l’autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l’altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore.
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