14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 458 del 8 marzo 1993
Posted at 15:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il ripristino della custodia cautelare in carcere per i delitti indicati nell’art. 275 comma terzo c.p.p., una volta intervenuto un provvedimento dichiarativo della sua estinzione per decorso della sua durata massima non è consentito in virtù del solo titolo di reato, ma soltanto quando ricorrono le condizioni indicate nelle lett. a ] e b ] dell’art. 307 comma secondo stesso codice.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]