Cass. pen. n. 16131 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.


In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 49315 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89