Cass. pen. n. 16131 del 09 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89