14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2022 del 16 maggio 1997
Testo massima n. 1
Avverso l’ordinanza con la quale viene ripristinato lo stato di custodia cautelare dopo la cessazione di questa per scadenza termini ai sensi dell’art. 307 c.p.p., è esperibile solo il mezzo di impugnazione dell’appello previsto dall’art. 310 c.p.p. e non quello del riesame e del ricorso per saltum in cassazione. Il riesame è infatti mezzo d’impugnazione riservato esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura cautelare e tale non è quello che ne ripristina gli effetti, ricorrendo le condizioni di legge.
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