14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30972 del 30 luglio 2007
Testo massima n. 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell’art. 307, comma secondo, lett. b ], c.p.p., l’entità della pena inflitta costituisce un elemento di imprescindibile valenza che, in presenza di ulteriori circostanze oggettive, rende ragionevolmente probabile il pericolo di fuga del condannato. [ Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che assumono significativo rilievo anche l’inserimento dell’imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e la sua frequentazione con persone di particolare spessore delinquenziale ].
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