14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5740 del 6 febbraio 2008
Testo massima n. 1
In materia cautelare, la convalida del fermo – che ha un valore circoscritto al controllo dell’operato della Polizia Giudiziaria – e l’ordinanza applicativa della custodia cautelare, ancorché emesse contestualmente, sono provvedimenti indipendenti e autonomi l’uno dall’altro: ne consegue che l’eventuale nullità del primo non determina la nullità del secondo. [ Nella fattispecie la Corte, ha rigettato il ricorso fondato sull’assunto della nullità dell’ordinanza come conseguenza della nullità della convalida di un fermo illegittimamente disposto dal P.M. a carico di un soggetto non indiziato di delitto ma imputato già condannato in primo grado e scarcerato per decorrenza dei termini, nei cui confronti si sarebbe dovuto procedere ex art. 307 comma secondo c.p.p. ].
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Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell’art. 307, secondo comma, lettera b ] c.p.p., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall’interessato non già mediante il riesame bensì con l’appello ex art. 310 c.p.p.
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