Cass. pen. n. 1807 del 27 marzo 1997

Testo massima n. 1


Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare (nella specie per asserita inosservanza del termine perentorio fissato dall'art. 309, comma quinto, c.p.p.), poiché non agiscono sul piano dell'intrinseca legittimità dell'ordinanza applicativa, devono essere fatte valere nell'ambito di un distinto procedimento, mediante l'istanza di revoca specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p. e i rimedi eventuali dell'appello e del ricorso per cassazione, e non mediante riesame. Tuttavia, ove con il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla richiesta di riesame sia censurata, insieme con la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, anche la legittimità originaria dello stesso, si dispiega la vis attractiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità: con la conseguenza che, se l'assunto dell'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare è fondato, non si ritarda ulteriormente la decisione de libertate conseguente all'estinzione della misura, che si sarebbe dovuta richiedere in altra sede ex art. 306 c.p.p., subito dopo l'ordinanza del tribunale del riesame.