Cass. civ. n. 16075 del 10 giugno 2024
Testo massima n. 1
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Appalto - Obbligazione collaterale di versamento dei trattamenti previdenziali e retributivi ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura - Responsabilità di garanzia del coobbligato - Inadempimento del debitore principale - Conseguenze.
In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1676
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.