Cass. civ. n. 16047 del 10 giugno 2024

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI S.r.l. - Quota sociale data in pegno - Spettanza del diritto di voto in assemblea - Al creditore pignoratizio - Conservazione in capo al socio del diritto di impugnare la delibera assembleare.


Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2053 del 1999

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2352
Cod. Civ. art. 2471 bis