14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2284 del 18 luglio 1995
Testo massima n. 1
L’avvenuta scadenza del termine massimo di custodia cautelare non è deducibile davanti al giudice del riesame, la cui cognizione è limitata alla valutazione della sussistenza delle condizioni di legittimità e di merito per l’emissione del provvedimento cautelare; la valutazione delle condizioni di successiva inefficacia, tra le quali è compresa la scadenza suddetta, rientra viceversa nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, davanti al quale le relative questioni devono essere dedotte ed il cui provvedimento è soggetto all’appello di cui all’art. 310 c.p.p.
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