Cass. civ. n. 16027 del 07 giugno 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione – Mancanza di espresso addebito - Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.


In materia di pignoramento presso terzi, il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in mancanza di espresso addebito all'esecutato, qualora, per l'incapienza del credito assegnato, non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del terzo, fa capo per la differenza al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10420 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.