14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 375 del 13 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Il giudice procedente che ritenga doversi disporre la cessazione della custodia cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente all’art. 76, comma 1, del codice abrogato [ secondo cui il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge ], e non potendo neppure trovare applicazione, nella suddetta ipotesi, l’art. 299, comma 3 bis, c.p.p., il quale prevede l’obbligo di previa audizione del pubblico ministero solo quando debbasi provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura.
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Testo massima n. 1
La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è perseguibile ai sensi dell’art. 640 bis c.p. ove al mendacio si accompagni un quid pluris, cioè un’attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione dei dati falsi, sì da vanificare o comunque rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta da parte delle autorità preposte; quando invece la condotta si esaurisca nella esposizione dolosa di dati non veritieri viene ad essere realizzato l’illecito amministrativo — se la somma percepita è inferiore ai venti milioni — ovvero la speciale ipotesi criminosa — se trattasi di erogazioni di importo superiore — di cui all’art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898, come modificata dall’art. 73 L. 19 febbraio 1992, n. 142.
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